PIANO TRANSIZIONE 5.0

 

PIANO TRANSIZIONE 5.0

 

 

Fondi Disponibili: 6,3 miliardi di euro (anni 2024 e 2025).

 

Soggetti beneficiari: Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione nonché dal settore di appartenenza, a meno dei settori ritenuti non compatibili con il principio UE Dnsh (do not significant harm – non arrecare danni significativi all’ambiente).

 

Spese ammissibili: Transizione 5.0 agevola Progetti di Innovazione che consentano di ottenere una riduzione dei consumi energetici.

Più precisamente si applica agli investimenti nuovi effettuati nel 2024 e nel 2025 purchè siano:

  • Beni Strumentali 4.0 (rientranti nell’Allegato A e B[1] della legge di bilancio n. 232 del 2016) e inseriti in progetti di innovazione che consentano una riduzione dei consumi energetici almeno pari al 3% (se riferito alla struttura produttiva) o al 5% (se riferita al processo specifico);

e

  • Sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili, ad esclusione delle biomasse, compresi gli impianti di stoccaggio per l’energia prodotta;
  • La formazione del personale, fino a max. 10% dell’importo agevolabile e max euro 300.000.

 

Sono esclusi gli investimenti oggetto di connessione con regime a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle tlc, della depurazione e della raccolta e smaltimento rifiuti.

 

Agevolazione: Credito d’imposta con aliquote differenziate a seconda del risparmio energetico:

  • se la riduzione non è inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una se la riduzione non è inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:
  • 35% per la quota di investimenti fino a € 2,5M;
  • 15% per investimenti tra € 2,5M e € 10M;
  • 5% per investimenti tra € 10M e € 50M;
  • se la riduzione è superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, se la riduzione è superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:
  • 40% per la quota di investimenti fino a € 2,5M;
  • 20% per investimenti tra € 2,5M e € 10M;
  • 10% per investimenti tra € 10M e € 50M;

 

  • se la riduzione è superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, se la riduzione è superiore al 15%dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:
  • 45% per la quota di investimenti fino a € 2,5M;
  • 25% per investimenti tra € 2,5M e € 10M;
  • 15% per investimenti tra € 10M e € 50M.

 

I pannelli fotovoltaici (in base alla loro percentuale di rendimento) potranno essere maggiorati così comportando un aumento dell’aliquota fino al 63%.

 

Come calcolare l’agevolazione

  • Imprese già esistenti conteggi su base annuale in riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si effettuano gli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
  • Imprese di nuova costituzione conteggi “rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale”.

Oneri Documentali e Certificazione 5.0:

  1. una Certificazione ex ante, da un valutatore indipendente che attesti che il progetto di innovazione rispetti i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia;
  2. una comunicazione al GSE ex ante;
  3. una Certificazione ex post, comprensiva di Perizia, a investimento ultimato, che dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della certificazione “ex-ante”;
  4. una comunicazione al GSE ex post.

 

Cumulo: Transizione 5.0 non è cumulabile con il credito d’imposta CIBS 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

 

Utilizzo del Credito d’Imposta: La compensazione in F24 è fruibile in un’unica quota annuale entro il 31 dicembre 2025 (termine effettuazione investimento e fruizione coincidono). Se non si avesse capienza sufficiente, sarebbe possibile fruire del credito in 5 quote annuali di pari importo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attesa Decreto Attuativo

 

[1] Rientrano tra i beni di cui all’allegato B anche: i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); ed i software relativi alla gestione d’impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme descritte.

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