Certificazione Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo e Innovazione Tecnologica
Ministero delle Imprese e del Made in Italy – DPCM 15 settembre 2023
VALUE SERVICES E’ ISCRITTA ALL’ALBO DEI CERTIFICATORI ISTITUITO DAL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha istituito l’albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni per investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta Ricerca, Sviluppo e Innovazione Tecnologica.
La Certificazione dei Crediti di imposta Ricerca, Sviluppo e Innovazione Tecnologica è uno strumento di fondamentale importanza per le aziende che investono in RSI.
Soggetti Beneficiari
La certificazione può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta Ricerca, Sviluppo e Innovazione Tecnologica, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.
Procedura e contenuto della Certificazione
L’impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite l’apposito modello nel quale dovrà essere data indicazione del soggetto certificatore, iscritto all’albo, incaricato dall’impresa ad attestare la qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica.
La certificazione deve contenere:
- le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
- la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti;
- le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta.
Modalità di invio della certificazione rilasciata e della documentazione richiesta
- Il certificatore, entro 15 giorni dal rilascio all’impresa, comprovato da idonea documentazione, tramite la procedura informatica, trasmette la certificazione al Ministero, notiziandone contestualmente l’impresa.
- Nei 90 giorni successivi il Ministero, può chiedere al certificatore, dandone notizia all’impresa, la documentazione tecnica, contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione.
- Il certificatore invia la documentazione richiesta nei 15 giorni successivi.
- Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa il Ministero comunica, tramite PEC, sia all’impresa che al certificatore, se negativo, l’esito del controllo, sinteticamente motivato.
La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.